Capacità a deporre (art. 246 c.p.c.)

Trasprtato, conducente, coniuge ecc...

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  1. alfredo carbognani
     
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    In ordine alla incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc (eccezione che va sollevata dalla parte e non d'ufficio, a meno che il teste indotto sia una delle stesse parti) la prassi più diffusa presso questo ed altri uffici è la seguente (pur non del tutto conforme ad una parte della giurisprudenza anche di legittimità):
    - il trasportato può deporre se è stato risarcito; ne sarà poi valutata l’attendibilità (Cass. contra);
    - il conducente non potrebbe mai deporre perché è e rimane potenziale parte del giudizio;
    - il coniuge può deporre se è in separazione dei beni; ne sarà poi valutata l’attendibilità
    Si noti che nelle cause ad opposizione a sanzioni amministrative il cosiddetto antagonista per sé (per la Cassazione, infra riportata) per sé potrebbe deporre come teste (convocabile nel rito anche d’ufficio).
    Nel giudizio d'opposizione all'ordinanza che applica una sanzione amministrativa parti sono l'autorità amministrativa e le persone assoggettate alla sanzione. La persona che potrebbe sostenere d'aver subito un danno in conseguenza del comportamento della parte che ha proposto l'opposizione non è titolare di una situazione dipendente da quella dell'autorità cui compete applicare la sanzione, non ha un interesse giuridico a vedere accertato che l'opponente dev'essere assoggettato alla sanzione che gli è stata applicata e non ha perciò un interesse giuridico che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio. Consegue che nel giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza che applica una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del c. strad. può essere assunto come testimone il conducente dell'altro veicolo che potrebbe sostenere d'avere subito un danno per effetto della violazione non avendo un interesse giuridico a partecipare al giudizio la cui sentenza non fa stato se non tra le parti. Cassazione civile, sez. III, 18/02/2000, n. 1870
    Il terzo trasportato, che abbia subito lesioni personali in un sinistro stradale, è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del sinistro medesimo, a nulla rilevando che egli abbia già ottenuto il risarcimento o che non possa più ottenerlo perché vi abbia rinunciato o per intervenuta prescrizione. Tribunale Modena, sez. II, 04/01/2013, n. 13
    La vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto e attuale che legittima la sua partecipazione al giudizio avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia assicurato di essere stata risarcito dalla compagnia assicuratrice non fa venire meno la sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Cassazione civile, sez. III, 14/02/2013, n. 3642

    La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto. Cassazione civile, sez. III, 28/09/2012, n. 16541
    Chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l'intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare. Cassazione civile, sez. III, 21/07/2004, n. 13585
    In tema di responsabilità nella causazione di sinistro stradale, è incapace a testimoniare il conducente dell'autoveicolo attoreo in quanto soggetto avente interesse ex art. 100 c.p.c. a partecipare al giudizio promosso dal proprietario dello stesso. (Sulla base di questo principio il Giudicante non ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo convenuto). Giudice di pace Palermo, 03/09/2007
    Il conducente del veicolo danneggiato in seguito a sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest’ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può, pertanto, essere considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio ai sensi dell’art. 246 c.p.c. Giudice di pace Torino, sez. IV, 13/11/2006
    Il conducente non proprietario di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, laddove non abbia riportato lesioni personali o danni ad oggetti di sua proprietà esclusiva e non, oppure non abbia comunque provveduto personalmente e direttamente a riparare i danni del veicolo da lui condotto, ben può essere ammesso quale teste nel relativo giudizio, configurandosi in tal caso un problema di attendibilità che spetta al giudicante vagliare diligentemente. Giudice di pace Casamassima, 28/12/1998
    Il conducente di un veicolo (anche se a guida di rotaie), che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, non ha, ex art. 246 c.p.c., la capacità a deporre come teste, perché egli è sempre titolare dal lato attivo o passivo dell'obbligazione da atto illecito, dedotta in giudizio, e come tale può sempre assumere, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche con intervento "ad adiuvandum", la qualità di parte del processo. Pretura Torino, 27/06/1996
    Il conducente di un autoveicolo coinvolto in uno scontro, il quale abbia subito danni, sia pur lievi, non ha la capacità a deporre come teste, anche se ha dichiarato di non voler agire per il risarcimento. Pretura Catania, 26/02/1996
    Il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest'ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Cassazione civile, sez. III, 25/05/1993, n. 5858
    È incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. la moglie dell'attore conducente di un autoveicolo danneggiato, quando si accerti che tra i coniugi viga il regime della comunione dei beni ai sensi degli art. 159 c.c. e 228 l. di riforma del diritto di famiglia, regime comprensivo anche dell'autovettura in questione. Tribunale Savona, 26/03/1981
    In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. Pertanto, nella controversia concernente l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale, in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, trattandosi di una obbligazione di natura extracontrattuale e personale, della quale, in linea di principio, la comunione legale non dovrebbe rispondere, la corresponsabilità della stessa è ipotizzabile solo ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c. sempre che risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia di proprietà, o nella disponibilità, esclusiva di uno dei coniugi; sicché, in presenza dell'accertamento che detto veicolo era condotto dal proprietario, non è sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne la sussistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, e, quindi, la sua incapacità a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Cassazione civile, sez. I, 09/02/2005, n. 2621

    Edited by alfredo carbognani - 23/8/2013, 12:21
     
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  2. alfredo carbognani
     
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    Il conducente del veicolo danneggiato in seguito a sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest’ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può, pertanto, essere considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
    Giudice di pace Torino, sez. IV, 13/11/2006

    Il conducente di un veicolo (anche se a guida di rotaie), che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale, non ha, ex art. 246 c.p.c., la capacità a deporre come teste, perché egli è sempre titolare dal lato attivo o passivo dell'obbligazione da atto illecito, dedotta in giudizio, e come tale può sempre assumere, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche con intervento "ad adiuvandum", la qualità di parte del processo. Pretura Torino, 27/06/1996

    Il conducente di un autoveicolo coinvolto in uno scontro, il quale abbia subito danni, sia pur lievi, non ha la capacità a deporre come teste, anche se ha dichiarato di non voler agire per il risarcimento. Pretura Catania, 26/02/1996

    Il conducente del veicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto ed attuale ad intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante se quest'ultimo non ha proposto domanda riconvenzionale, e non può essere, conseguentemente, considerato incapace a deporre come teste in tale giudizio, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Cassazione civile, sez. III, 25/05/1993, n. 5858


    È incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. la moglie dell'attore conducente di un autoveicolo danneggiato, quando si accerti che tra i coniugi viga il regime della comunione dei beni ai sensi degli art. 159 c.c. e 228 l. di riforma del diritto di famiglia, regime comprensivo anche dell'autovettura in questione. Tribunale Savona, 26/03/1981
     
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