Efficacia probatoria e processuale del modello CAI e della confessione

Estensione degli effetti patrimoniali all'Assicurazione

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  1. alfredo carbognani
     
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    Il tema che si pone è se l’atteggiamento processuale e più in generale le attività compiute dal danneggiante assicurato impegnino sempre ed in ogni caso la sua Compagnia Assicuratrice. In particolare deve essere stabilita la valenza probatoria e processuale della sottoscrizione del modello CAI da un lato nonché quella della confessione dell’assunto danneggiante dall’altro.
    Spesso il convenuto assicurato rimane contumace né in seguito si presenta a rendere il proprio interrogatorio formale; inoltre sovente risulta che lo stesso abbia sottoscritto prima della causa, all’atto dell’assunto sinistro, un modulo confessorio di Constatazione Amichevole di Incidente (modello Cai).
    Ebbene, “in tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, qualora il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione (ovvero, naturalmente per analogia, questa sia chiamata in giudizio dal danneggiato con azione diretta) l'accertamento della responsabilità civile dell'assicurato deve avvenire (separatamente) anche nei confronti dell'assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore”. Cass. 04.05.04 n. 8458-.
    Ciò posto in linea generale, si conferma che sovente gli elementi istruttori disponibili sono l’indiretta confessione del danneggiante ex art. 232 cpc e la sottoscrizione da parte dello stesso del modulo Cai-Cid.
    Ed in proposito a detti elementi probatori con la giurisprudenza di legittimità e di merito si osserva:
    Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall'assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell'assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte. Cass, 23.02.04 n. 3544-.
    Nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale resa dall'assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell'impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione è liberamente apprezzabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva affermato la responsabilità del danneggiante sulla base della confessione da lui resa, ed aveva invece rigettato la domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, non ritenendo estensibile nei confronti di questi il valore di prova legale della confessione resa dall'assicurato). Cass. 15.05.03 n. 7542-.
    E’ pur vero che nella fattispecie non ci si trova davanti ad una vera e propria confessione né giudiziale né stragiudiziale del danneggiante, bensì soltanto ad una mancata comparizione dello stesso al proprio interrogatorio formale. Non di meno: “in tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, purché sussistano altri elementi probatori” (Cass. 09.10.03 n. 15055) e “l’ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già "ex se" idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto "aliunde" il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. Cass. 09.10.03 n. 15055
    A conforto di tale impostazione e conclusioni sta quindi il principio di cui all’art. 232 cpc (assenza del convenuto contumace al proprio interpello) che, anche senza una confessione piena e diretta e quindi un’autonoma e completa fonte di prova, non di meno insieme alla sottoscrizione del modulo Cai risultano in astratto integrati gli estremi di una prova sufficientemente esauriente – o almeno non smentibile – del sinistro.
    Infatti “nella materia delle assicurazioni obbligatorie, sottratta alla disponibilità delle parti dei rapporti assicurativi, le dichiarazioni degli interessati in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei rapporti stessi non assumono piena efficacia probatoria come confessione, ma possono essere discrezionalmente valutate dal giudice e concorrere, con ogni altro elemento probatorio, a determinare il suo libero convincimento. Cass. 04.12.02 n. 17185
    E venendo quindi alla valenza e portata dell’ulteriore elemento istruttorio, costituito dal modulo Cai, si osserva che “il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, (non ritenendo le osservazioni descrittive della dinamica obbligatorie, laddove dallo schizzo e dal punto d’urto dei veicoli si desuma già la dinamica del sinistro) genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2054 c.c., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobbligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confitente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice. Cass. 01.07.02 n. 9548
    Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria. Nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale. Cass. 21.02.03 n. 2659
    Il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell'autore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito nel caso di litisconsorzio necessario riguardo alle altre parti del giudizio, siano o no condebitori solidali Corte appello Milano, 4 dicembre 2001 in Arch. giur. circol. e sinistri 2002, 483-.
    Tali essendo i principi giurisprudenziali in argomento, si desume che il comportamento del danneggiante non impegna a priori la responsabilità anche dell’assicuratore dello stesso, nonostante un’autorevole ma isolata opinione contraria: “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la domanda di garanzia proposta dal danneggiante nei confronti della propria compagnia di assicurazione, nella sussistenza del rapporto di garanzia, dev'essere accolta per il solo fatto che il primo sia stato ritenuto responsabile del sinistro e condannato al relativo risarcimento, essendo irrilevante la circostanza che la responsabilità sia stata affermata sulla sola base della confessione resa dal danneggiante. Cass. 29.03.2000 n. 3785-.
    In realtà la Compagnia Assicuratrice ha la possibilità di essere assolta nonostante la confessione dell’assicurato, la sottoscrizone della Cai e la sua eventuale conseguente separata condanna.
    Peraltro per conseguire tale risultato l’Assicurazione deve avvalersi della facoltà di prova contraria (avverso la Cai che costituisce comunque una fonte di presunzione iuris tantum anche a suo carico) fornendo elementi di prova o almeno indiziari precisi e concordanti circa il non accadimento del sinistro come denunciato dal proprio assicurato: “dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, deve emergere che i fatti si sono svolti diversamente (o non si sono svolti) rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro sia ascrivibile in capo all'assicurato - Cass. 02.03.04 n. 4192-.
    Diversamente ogni qualvolta una Compagnia ha il dubbio (fondato o meno) che il sinistro non sia accaduto (o sia accaduto con circostanze diverse) basterebbe dissociarsi dalla posizione confessoria eventualmente assunta dall’assicurato per lasciare non soddisfatta le (ipoteticamente legittime) pretese dei danneggiati. E ciò è esattamente il contrario di quanto voluto con la riforma del 1969.
    E tornando ai predetti elementi indiziari si precisa che gli stessi potranno essere costituiti (ad esempio) ora dai rapporti di parentela o amicali fra le parti, ora dall’accadimento di altri sinistri che abbiano prodotto identici danni, ora dall’incompatibilità piena e conclamata dei danni riportati dai veicoli, ora ancora dall’incompatibilità della presenza di uno dei veicoli sul luogo del sinistro (per essere stato altrove) e via dicendo con ipotesi similari. In ogni caso per ritenere vinta la presunzione di responsabilità patrimoniale a carico dell’assicurazione, alla quale la stessa è ammessa non essendo automaticamente ad essa estesi gli effetti della confessione del danneggiante, l’assicurazione stessa deve fornire vari elementi precisi, gravi e concordanti, e comunque tali da far ritenere come almeno non plausibile il sinistro, così come confessato dall’assunto danneggiante.
    Ed in tal caso, mentre un tempo si tendeva a condannare questi e ad assolvere l’assicurazione, più di recente l’orientamento è mutato nel seguente modo (con assoluzione di entrambe i convenuti, pur essendo il danneggiante confitente): Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Conseguentemente, le suddette dichiarazioni confessorie devono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti. Cassazione civile, sez. III, 25/01/2008, n. 1680
     
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    Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, onde deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Conseguentemente, le suddette dichiarazioni confessorie devono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che le ha rese, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti. Cassazione civile, sez. III, 25/01/2008, n. 1680
     
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