Depenalizzazione

nuovo testo della normativa

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  1. alfredo carbognani
     
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    NOTA Gli articoli 22 - 22 bis - 23 della L. 689/81 sono stati pressoché integralmente abrogati dall’art. 34 del D. Lgs. 150/2011 e sostituiti con gli articoli 6 e 7 dello stesso D. L.vo 150/2011

    Articolo 22 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1) (2).
    Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .
    [Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.]
    [L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]
    [Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.]
    [Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria .]
    [Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.]
    [L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.]
    Articolo 22 bis (Competenza per il giudizio di opposizione).
    [Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
    L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
    c) urbanistica ed edilizia;
    d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
    e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
    f) di società e di intermediari finanziari;
    g) tributaria e valutaria.
    g-bis) antiriciclaggio .
    L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
    a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
    b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
    c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge .]
    Articolo 23 Giudizio di opposizione .
    [Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.
    Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi .
    Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163- bis del codice di procedura civile .
    L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
    Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione .
    Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
    Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
    Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
    A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
    Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
    Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile .
    Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
    La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione .]

    Articolo 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
    1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
    2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
    3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
    4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
    e) valutaria;
    f) di antiriciclaggio.
    5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
    a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
    b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
    c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
    7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
    8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
    9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
    10. Alla prima udienza, il giudice:
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
    11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
    12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
    13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

    Articolo 7 Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada
    1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
    2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
    3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi' inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
    5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
    6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
    7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
    8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
    9. Alla prima udienza, il giudice:
    a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.
    10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
    11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da questa determinate.
    12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
    13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
     
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